Revisione delle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

Art. 69 — Compenso a favore del personale addetto a lavori che comportano contatto o manipolazione di sostanze nocive o tossiche

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Al personale addetto a lavori che richiedono manipolazione di sostanze nocive o tossiche o il continuo contatto con le stesse e comportano quindi condizioni di reale disagio e gravosita' e' corrisposto un compenso giornaliero di lire 130. Il direttore generale, sentiti gli organi tecnici e sanitari dell'Azienda, determina quali siano i lavori da considerare nocivi agli effetti del presente articolo. 11

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 22 dicembre 1980, n. 885

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con decorrenza dal 1 luglio 1979

La L. 22 dicembre 1980, n. 885 ha disposto (con l'art. 10) che "A decorrere dal 1 luglio 1979 il compenso giornaliero, previsto dall'articolo 69 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, e' elevato a L. 500."

Testo in vigore dal 13 gennaio 1981 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1970-02-11;34~art69 · fonte su Normattiva