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Quando, per qualsiasi causa, si sia verificata l'assenza temporanea di un dipendente dell'esercizio, escluso il personale addetto alla condotta delle locomotive, alla scorta dei treni e navigante, e non sia stato provveduto alla sua sostituzione, e' concesso un premio giornaliero a coloro che, oltre alle proprie normali attribuzioni, abbiano disimpegnato il servizio spettante all'assente. L'importo di detto premio non puo' essere superiore ai due terzi dello stipendio iniziale ragguagliato a giornata previsto per la qualifica del dipendente sostituito e va suddiviso in parti uguali tra i dipendenti che in ciascuna giornata sono stati impiegati per la sostituzione. Il premio retribuisce anche l'eventuale lavoro straordinario effettuato per la sostituzione. Le norme particolari per la determinazione del premio e la sua liquidazione sono approvate dal direttore generale.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1970 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-02-11;34~art71 · fonte su Normattiva