Revisione delle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

Art. 74 — Premi per la scoperta di irregolarità od abusi nei trasporti

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Al personale dei treni, a quello delle stazioni ed al personale in genere incaricato delle controllerie che scopra irregolarita' od abusi nel trasporto dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci e' accordata, in premio, una percentuale dell'importo delle somme che sono riscosse a titolo di sovrattassa, a norma delle vigenti condizioni e tariffe per i trasporti. Detta percentuale, da fissarsi dal direttore generale, non potra', in nessun caso, superare il 30 per cento dell'importo suddetto e qualora venga stabilita in misura inferiore, la differenza fra il 30 per cento del ripetuto importo ed il premio effettivamente corrisposto al personale interessato sara' devoluta all'Opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato. Il premio e' limitato al 10 per cento per le irregolarita' riscontrate nella dichiarazione del peso delle spedizioni. In nessun caso i premi di cui ai precedenti commi possono superare l'importo di lire 5.000 per ogni singola irregolarita' od abuso. Il premio e' accordato anche sulla parte delle sovrattasse che si riscuotono per i percorsi in servizio cumulativo con le altre ferrovie, quando sussista tra queste e l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato apposita convenzione. Nel caso in cui l'Azienda creda opportuno di abbandonare l'esazione, colui che ha scoperto l'irregolarita' o l'abuso riceve un compenso, per ogni contravvenzione regolarmente accertata, variabile, a seconda della importanza della contravvenzione medesima, da lire 200 a lire 1.500 per ogni irregolarita'. In nessun caso pero' questo compenso puo' superare il 20 per cento dell'esazione non riscossa o rimborsata. Se l'Azienda abbandona solo una parte delle sovrattasse, il premio, nelle misure sopra indicate, viene computato sulla restante parte effettivamente riscossa, fermo restando il minimo di cui al comma precedente. Le norme per la ripartizione del premio tra i vari dipendenti che concorrono all'accertamento, nonche' la quota da addebitarsi ai responsabili della irregolare compilazione dei verbali e degli erronei accertamenti per effetto dei quali l'Azienda non potesse incassare le somme dovutele, sono stabiliti dai direttori dei servizi movimento commerciale e del traffico. E' corrisposto in premio il 25 per cento di ogni sovrattassa per esazioni suppletive dovute dal viaggiatore sull'importo dei biglietti emessi dal personale quando non si corrisponda il premio contravvenzionale, oppure quando la misura di questo sia inferiore all'importo del premio di cui al presente comma. Al personale dei treni che rilascia biglietti ai viaggiatori in partenza da fermate presenziate, da impianti non abilitati o da stazioni di confine, e' corrisposto un premio pari al 2,50 per cento dell'importo dei biglietti emessi.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1970 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1970-02-11;34~art74 · fonte su Normattiva