Art. 78 — Premio per consegna di oggetti rinvenuti
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Ai dipendenti che consegnano prontamente oggetti preziosi o valori da essi rinvenuti nelle carrozze, nelle stazioni, lungo le linee o in altri luoghi appartenenti all'Azienda ferroviaria, puo' essere concesso un premio di entita' da stabilire di volta in volta a seconda del valore dell'oggetto rinvenuto. Le norme secondo le quali e' da effettuarsi la liquidazione del premio sono approvate dal direttore generale.
Testo in vigore dal 27 febbraio 1970 al 22 dicembre 2008
