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Ai dirigenti delle stazioni, cui sia concesso di farsi coadiuvare da persone di famiglia per operazioni di ordine amministrativo o di manovalanza, escluse percio' quelle interessanti la sicurezza dell'esercizio, si corrisponde un soprassoldo variabile da lire 500 a lire 1.200 per giornata. L'ammontare del soprassoldo per ogni singolo caso e' stabilito dal direttore del servizio movimento.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1970 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1970-02-11;34~art79 · fonte su Normattiva