Art. 79 — Soprassoldo per prestazioni di persone di famiglia
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 febbraio 1970 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Ai dirigenti delle stazioni, cui sia concesso di farsi coadiuvare da persone di famiglia per operazioni di ordine amministrativo o di manovalanza, escluse percio' quelle interessanti la sicurezza dell'esercizio, si corrisponde un soprassoldo variabile da lire 500 a lire 1.200 per giornata. L'ammontare del soprassoldo per ogni singolo caso e' stabilito dal direttore del servizio movimento.
Testo in vigore dal 27 febbraio 1970 al 22 dicembre 2008
