Art. 83
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Salvo quanto stabilito nei precedenti articoli, un dipendente non puo' in una medesima giornata e per lo stesso titolo, fruire contemporaneamente di premi e soprassoldi stabiliti per due o piu' funzioni, ma riceve quelli della sola fra le funzioni esercitate per la quale i premi o soprassoldi risultino piu' remunerativi. Durante il periodo di istruzione di un dipendente in una determinata funzione per la quale e' ammesso un soprassoldo o un premio, cioe' fino a quando egli, per non aver superato le prove di idoneita', fa servizio sotto l'immediata sorveglianza e responsabilita' di altri dipendenti idonei, il compenso non gli spetta. In tal caso, pero', egli continua a fruire dei premi e dei soprassoldi che fossero inerenti alle funzioni della qualifica di cui e' rivestito.
Testo in vigore dal 27 febbraio 1970 al 22 dicembre 2008
