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[1]La tassa di concessione governativa dovuta dagli utenti delle trasmissioni televisive ai sensi dell'art. 1, primo comma, lettera b), e secondo comma, della legge 10 dicembre 1954, n. 1150, e' ridotta a duemila lire per anno solare. Le tasse di concessione governativa, dovute per un anno solare dagli utenti delle trasmissioni televisive ai sensi dell'art. 2, lettera b), della medesima legge sono cosi' aumentate:

  • a)alberghi, esercizi pubblici e pensioni, esclusi quelli di cui alle lettere b) e c): lire diciannovemila;
  • b)alberghi ed esercizi pubblici di quarta categoria, pensioni di terza categoria, locande: lire dodicimila;
  • c)alberghi ed esercizi pubblici di quinta categoria: lire seimila. Le tasse, stabilite nell'art. 3 della legge 10 dicembre 1954, n. 1150, per la vidimazione annuale della licenza ivi prevista, sono cosi' aumentate:

[2]extra e prima categoria................ L. 25.000 2ª categoria...................... L. 20.000 3ª categoria...................... L. 19.000 4ª categoria...................... L. 12.000 5ª categoria...................... L. 6.000 Nella stessa misura sono fissate le tasse per il cambio di titolare previste nel medesimo art. 3. La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1957.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1956 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1956-12-27;1413~artunico · fonte del testo