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In deroga alla disposizione contenuta nell'art. 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, le deliberazioni sulla riammissione in servizio degli addetti a ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione, allontanati dal servizio durante il regime fascista per motivi politici, spettano ai Consiglio aziendale di disciplina di cui all'art. 54 dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.

Testo in vigore dal 9 maggio 1951 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1951-03-15;293~artunico · fonte del testo