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A parziale deroga delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, come modificato dall'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1115, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e' autorizzato a disporre, per una volta tanto, la riammissione in servizio, a domanda, nei limiti delle vacanze esistenti nei ruoli organici, dei militari di truppa dell'Arma in congedo che non abbiano superato il 35° anno di eta' alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne siano ritenuti meritevoli e siano in possesso degli altri requisiti prescritti prescindendo dallo stato di celibe o vedovo senza prole. Per ottenere la riammissione in servizio i militari di truppa ammogliati devono avere compiuto il 28° anno di eta' e trovarsi nelle altre condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni per ottenere l'autorizzazione a contrarre matrimonio.

Testo in vigore dal 19 luglio 1965 al 9 ottobre 2010

urn:nir:stato:legge:1965-06-26;810~artunico · fonte del testo