I militari indicati nell'articolo precedente vengono riammessi nei limiti delle vacanze esistenti nel rispettivo ruolo organico, conservano l'anzianita' di servizio gia' maturata nonche' il grado rivestito all'atto del congedo e vengono collocati in ruolo dopo l'ultimo iscritto con pari anzianita' di grado.

Testo vigente dal 3 marzo 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-02-25;39~art2 · fonte su Normattiva