All'atto del nuovo congedo verra' effettuato il conguaglio fra il premio di congedamento e l'indennita' a suo tempo percepiti, e le nuove spettanze.
Testo vigente dal 3 marzo 1981
All'atto del nuovo congedo verra' effettuato il conguaglio fra il premio di congedamento e l'indennita' a suo tempo percepiti, e le nuove spettanze.
Testo vigente dal 3 marzo 1981
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1981-02-25;39~art3 · fonte su Normattiva