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Il termine per gli adempimenti di cui al primo comma dell'articolo 29 della legge 16 settembre 1960, numero 1014, e riaperto fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. Il termine per gli adempimenti previsti al secondo comma dello stesso articolo e' di mesi sei dalla comunicazione dell'approvazione da parte della Giunta provinciale amministrativa, della deliberazione relativa alla nuova valutazione.
Testo in vigore dal 20 luglio 1965 al 22 dicembre 2008
