Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 marzo 1965 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Le disposizioni di cui alla legge 1 febbraio 1962, n. 35, concernenti il riconoscimento a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e Tridentina dell'opera prestata prima dell'entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, ai fini dell'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti e dei fondi speciali sostitutivi, sono richiamate in vigore per un anno dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

[2]La presente legge, munita del sigillo dallo Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 17 marzo 1965

[4]SARAGAT

[5]MORO - DELLE FAVE - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE

Testo in vigore dal 31 marzo 1965 al 16 dicembre 2010

urn:nir:stato:legge:1965-03-17;179~artunico · fonte del testo