I termini previsti dagli articoli 30 e 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, per la emanazione delle norme aventi forza di legge in essi indicate sono fissati al 30 giugno 1965, fermi restando i criteri e le modalita' di emanazione previsti dagli stessi articoli.

Testo vigente dal 23 marzo 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-03-11;158~artunico · fonte su Normattiva