Art. 84
[1]dei corrispettivi (articolo 12 legge 30 dicembre 1991, n. 413)
[2]1. Fuori dei casi in cui sussiste, ai sensi dell'articolo 82, l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi, e fatti salvi gli esoneri dall'obbligo di documentazione, i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 5 e 10, per le quali non e' obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente, devono essere certificati mediante il rilascio della ricevuta fiscale, ovvero dello scontrino fiscale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica ((21 dicembre 1996, n. 696)). Per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, i biglietti di trasporto assolvono la funzione dello scontrino fiscale. Dal 1° gennaio 1993 tali biglietti devono rispondere alle caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti che devono esprimere il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta, puo' essere stabilito, nei confronti di determinate categorie di contribuenti o per determinate categorie di prestazioni con carattere di ripetitivita' e a scarsa rilevanza fiscale, l'esonero dagli obblighi di cui al comma 1, ferma restando, fino alla emanazione degli stessi, l'esclusione dall'obbligo di certificazione di cui al comma 1 dei soggetti esonerati dall'obbligo di emissione della fattura a norma dell'articolo 81, comma 2. 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le caratteristiche della ricevuta fiscale e degli apparecchi misuratori fiscali idonei alla certificazione delle operazioni di cui al comma 1. Sono altresi' determinati le caratteristiche tecniche degli apparecchi misuratori fiscali idonei alla certificazione delle operazioni di commercio effettuate su aree pubbliche ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonche' le modalita' ed i termini del rilascio dei documenti previsti dal presente comma, oltre che gli altri adempimenti atti ad assicurare l'osservanza dell'obbligo. 4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono coordinate le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo con quelle emanate in forza dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e della legge 26 gennaio 1983, n. 18. 5. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei decreti emanati ai sensi del comma 2 restano abrogate tutte le norme in contrasto con le disposizioni del presente articolo.
Testo vigente dal 7 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 3 su Normattiva