In deroga a quanto stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, relativo alla presentazione di proposte di ricompense al valor militare per la Resistenza, per le province di La Spezia, Alessandria, Asti, Caserta, Pordenone e Brescia e per i comuni di Verona, Castellino Tanaro in provincia di Cuneo, Guardistallo in provincia di Pisa, Fivizzano in provincia di Massa Carrara, Arcevia in provincia di Ancona, Feletto Canavese e Giaveno in provincia di Torino e Palagano in provincia di Modena, possono essere prese in esame le proposte di concessione di medaglie d'oro al valor militare per la Resistenza, presentate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 18 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-08-06;351~art1 · fonte su Normattiva