Il termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e' prorogato fino al 31 dicembre 1970 per la presentazione di proposte al valor militare per i caduti, i comuni e le province. Le proposte con le relative documentazioni dovranno essere inviate alla commissione unica nazionale di primo grado per la concessione delle qualifiche dei partigiani e delle decorazioni al valor militare - Ministero della difesa -, istituita con la legge 28 marzo 1968, numero 341.
Testo vigente dal 23 maggio 1970
