I termini di cui agli articoli 2 e 8 della legge 11 giugno 1974, n. 252, gia' prorogati con la legge 12 gennaio 1977, n. 4, sono ulteriormente prorogati per 90 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono altresi' prorogati per il periodo stabilito dal precedente comma i termini previsti dall'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36 e dall'articolo 6 della legge 31 marzo 1971, n. 214.

Testo vigente dal 29 dicembre 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-12-19;648~artunico · fonte su Normattiva