I termini di prescrizione e decadenza prorogati al 31 dicembre 1975 dal decreto-legge 19 giugno 1974, n. 237, convertito, con modificazioni, nella legge 2 agosto 1974, n. 350, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1976. 4 Sono sospesi per un anno i termini di prescrizione e decadenza in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e scadenti tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 1976 in materia di tasse e imposte indirette sugli affari, compresi i termini relativi ai ricorsi ed ai procedimenti dinanzi le commissioni tributarie, nonche' alle impugnazioni delle decisioni di dette commissioni. 4 La disposizione del precedente comma si applica altresi' in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di entrate del demanio, del tesoro e delle aziende speciali nonche' di tutte le altre entrate, anche di carattere non tributario, la cui riscossione e' demandata agli uffici del registro.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

4

Il D.L. 10 dicembre 1976, n. 798, convertito con modificazioni dalla L. 8 febbraio 1977, n. 16, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini di prescrizione e di decadenza prorogati al 31 dicembre 1976 dall'art. 19, primo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576, sono ulteriormente prorogati al 30 giugno 1977". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 3) che "I termini di prescrizione e di decadenza previsti nel secondo e terzo comma del predetto art. 19, che in virtu' delle disposizioni ivi contenute scadono tra il 1 gennaio e il 4 dicembre 1977 sono prorogati al 31 dicembre 1977".

Testo vigente dal 10 febbraio 1977

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 238/1984

    Questione infondata
    30 luglio 1984

    Gli artt. 19, secondo comma, l. 2 dicembre 1975 n. 576 e 1, comma terzo, d.l. 10 dicembre 1976 n. 798, conv. in l. 8 febbraio 1977 n. 16, contenenti numerose proroghe dei termini di prescrizione e decadenza in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari, nonché la sospensione di termini non scaduti, in quanto disponenti un regime eccezionale al fine di consentire la funzionalità degli uffici ed il recupero all'erario di esigenti somme, non pongono in una ingiustificata condizione deteriore i contribuenti interessati ne' verso gli altri contribuenti, poiché il trascorrere del tempo può costituire un legittimo motivo di differenziazione nel trattamento dei cittadini, ne' verso lo Stato, poiché proroga e sospensione dei termini sono disposti egualmente a favore degli uffici e dei contribuenti; per la stessa ragione essi non violano i diritti di difesa in giudizio.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 19 Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni · Art. 1 Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1975-12-02;576~art19 · fonte su Normattiva