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Il termine utile di un anno (7 giugno 1950) previsto dall'art. 5, ultimo comma, della legge 14 maggio 1949, n. 269, per la richiesta all'Istituto nazionale della previdenza sociale di iscrizione al Fondo nazionale di previdenza da parte di ex agenti gia' addetti ai servizi di trasporto in concessione, iscritti a Casse speciali, viene prorogato ad un anno dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Testo in vigore dal 23 marzo 1955 al 22 dicembre 2008
