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Il termine previsto dall'articolo 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, per l'emanazione delle norme aventi forza di legge relative alla disciplina dell'istituto dello infortunio in itinere, gia' prorogato con la legge 11 marzo 1965, n. 158, e' fissato al 30 giugno 1967, fermi restando i criteri e le modalita' di emanazione previsti dallo stesso articolo.
Testo in vigore dal 21 dicembre 1966 al 22 dicembre 2008
