Art. 2 — Copertura finanziaria
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 3.800 milioni per l'anno 1999 e in lire 5.200 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede, per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e, per gli anni 2000 e successivi, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base 7.1.2.1 "Occupazione" dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1999, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 16 giugno 1999
