Il termine per la presentazione della domanda per la ricostruzione assicurativa, di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, gia' prorogato con la legge 19 dicembre 1979, n. 648, e' differito fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Testo vigente dal 16 giugno 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-06-09;172~art1 · fonte su Normattiva