Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 gennaio 1957 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Le disposizioni contenute nell'art. 6 del regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, gia' prorogate dall'art. 8 della legge 27 dicembre 1953, n. 938, sono ulteriormente applicabili, in tutte le Regioni dell'Italia meridionale ed insulare, fino alla durata di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 3 gennaio 1957 al 22 dicembre 2008
