Il richiedente deve dichiarare nella domanda di permesso di non trovarsi nelle condizioni previste dal precedente art. 3, ovvero deve indicare i permessi di ricerca concessi alle persone o societa' che, nei suoi confronti, si trovino nelle condizioni previste dal predetto articolo. Nel caso di omessa o inesatta dichiarazione il permesso di ricerca e' revocato senza diritto ad alcun indennizzo. La revoca e' disposta con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio sentiti il Comitato tecnico per gli idrocarburi e gli interessati. Qualora il titolare del permesso provi che l'omissione o l'inesattezza fu determinata da ignoranza non colpevole dei fatti che dovevano essere oggetto di dichiarazione, il Ministro per l'industria e per il commercio provvede, sentiti l'interessato ed il Comitato tecnico per gli idrocarburi, a ridurre l'area dei permessi nei limiti indicati nel precedente art. 3.

Testo vigente dal 29 gennaio 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-01-11;6~art4 · fonte del testo