Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi

Art. 3 — COMMA ABROGATO DALLA L.9 GENNAIO 1991, N. 9

((COMMA ABROGATO DALLA L.9 GENNAIO 1991, N. 9)). Ai fini dei limiti indicati nel comma precedente si computano anche:

  • 1)i permessi di ricerca concessi a persone o societa', le quali posseggano la maggioranza delle azioni della societa' richiedente o comunque un numero di azioni tale da assicurare loro la maggioranza dei voti nelle assemblee ordinarie della societa' richiedente;
  • 2)i permessi di ricerca concessi a societa', di cui il richiedente possegga la maggioranza delle azioni o comunque un numero di azioni tale da assicurargli la maggioranza dei voti nelle assemblee ordinarie;
  • 3)i permessi di ricerca concessi a persone o societa', le quali, in virtu' di particolari vincoli contrattuali, esercitano influenza dominante sul richiedente o sono sotto l'influenza dominante di esso;
  • 4)i permessi di ricerca concessi a societa' soggette allo stesso controllo al quale e' soggetto il richiedente ai sensi dei precedenti numeri 1), 2) e 3);
  • 5)i permessi di ricerca concessi ai soci della societa' richiedente entro i limiti della loro partecipazione al capitale di essa e purche' tale partecipazione sia in misura superiore all'8 per cento;
  • 6)i permessi di ricerca concessi a quelle societa' al cui capitale il richiedente partecipi in misura superiore all'8 per cento, ed entro i limiti della sua partecipazione. Agli effetti dei limiti indicati nel presente articolo si computano anche le aree concesse per la coltivazione e si fa detrazione delle aree che non siano piu' oggetto di permesso.

Testo vigente dal 31 gennaio 1991

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 31 gennaio 1991

Confronto con la versione in vigore dal 18 agosto 1967 al 31 gennaio 1991. 50 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: Il permesso di ricerca non puo' essere accordato per una area superiore a 70 mila ettari. Possono tuttavia essere accordati ad una stessa persona, ente, o societa', direttamente o indirettamente, piu' permessi di ricerca purche' l'area complessiva non risulti superiore ai 500 mila ettari in tutto il territorio dello Statoaggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L.9 GENNAIO 1991, N. 9. Ai fini dei limiti indicati nel comma precedente si computano anche:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-01-11;6~art3 · fonte del testo