I diplomi di qualifica rilasciati dagli Istituti professionali di Stato e da quelli legalmente riconosciuti sono validi per l'accesso ai pubblici impieghi nei limiti e alle condizioni stabilite dalla presente legge.
Testo vigente dal 20 maggio 1965
I diplomi di qualifica rilasciati dagli Istituti professionali di Stato e da quelli legalmente riconosciuti sono validi per l'accesso ai pubblici impieghi nei limiti e alle condizioni stabilite dalla presente legge.
Testo vigente dal 20 maggio 1965
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1965-04-21;449~art1 · fonte del testo