I diplomi di cui all'articolo 1 sono validi per l'ammissione ai concorsi per le carriere esecutive. Essi danno diritto a particolare valutazione nei concorsi per soli titoli e per titoli ed esami per l'assunzione in ruoli di carattere tecnico ai quali si accede con il possesso di licenza di scuola secondaria di 1° grado.

Testo vigente dal 20 maggio 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-04-21;449~art2 · fonte su Normattiva