In prima applicazione della presente legge, il collegio del Mondo Unito di Duino-Aurisina, di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, e' iscritto nell'elenco di cui al precedente articolo 2 senza l'osservanza della procedura relativa ai preliminari accertamenti previsti dallo stesso articolo. Al predetto collegio si applica quanto disposto dal precedente articolo 2 in materia di sospensione o di revoca dell'iscrizione.
Testo vigente dal 6 novembre 1986
