Alle istituzioni di cui alla presente legge non si applicano le disposizioni contenute nella legge 30 ottobre 1940, n. 1636, e nella legge 19 gennaio 1942, n. 86. E' abrogato l'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102.
Testo vigente dal 6 novembre 1986
