Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvedera' ad emanare le norme di attuazione della presente legge, anche per quanto concerne l'accertamento dell'avvenuta donazione di sangue, i limiti quantitativi che essa deve raggiungere per dare diritto alla giornata di riposo, le modalita' e i termini per le richieste di rimborso.

Testo vigente dal 29 luglio 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-13;584~art5 · fonte su Normattiva