Riconoscimento del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo

Art. 3 — Registri regionali e interregionali. Associazione dei donatori volontari di midollo osseo

Le regioni possono istituire, anche in associazione tra loro, presso i laboratori regionali di riferimento per la tipizzazione tessutale, Registri regionali o interregionali dei donatori di midollo osseo, cui le strutture che svolgono attivita' di tipizzazione sui donatori comunicano i dati relativi ai donatori stessi. Alle associazioni dei donatori volontari di midollo osseo ed alle relative federazioni si applica la disciplina di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 maggio 1990, n. 107. Le associazioni dei donatori volontari di midollo osseo devono comunicare ai Registri regionali ed al Registro nazionale gli elenchi dei propri iscritti.

Testo vigente dal 15 marzo 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-03-06;52~art3 · fonte su Normattiva