Riconoscimento del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo
Art. 4 — Donazione di midollo osseo
La donazione di midollo osseo e' un atto volontario e gratuito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1990, n. 107. Possono essere donatori di midollo osseo i cittadini maggiorenni, iscritti nel Registro nazionale, che siano stati sottoposti, presso una struttura abilitata, ad un prelievo di sangue periferico per la definizione del sistema genetico HLA. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196)).
Testo vigente dal 1 gennaio 2004
