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Il riconoscimento del servizio e' disposto con provvedimento del Ministro per la sanita', a seguito di domanda presentata dall'interessato, insieme con i seguenti documenti, vistati per conferma dalla competente autorita' consolare:
- 1)attestato dell'autorita' sanitaria del Paese estero, dal quale risultino la natura e le finalita' dell'ente o istituto alle cui dipendenze e' stato prestato il servizio;
- 2)dichiarazione dell'ente o istituto estero predetto dalla quale risultino la qualita' e la durata del servizio stesso. Nel provvedimento sono indicati gli enti o istituti e i servizi preveduti dalla legislazione italiana ai quali risultino equipollenti quelli dichiarati nella domanda. Il Ministro per la sanita', a tal fine dispone gli accertamenti eventualmente necessari per stabilire la sussistenza delle condizioni di equipollenza.
Testo in vigore dal 28 luglio 1960 al 13 marzo 1983
