La lettera f) del primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e' sostituita dalla seguente: "f) la concentrazione a riscaldamento diretto del mosto o del mosto muto, per la preparazione del mosto cotto, limitatamente agli stabilimenti che producono vino marsala nella zona delimitata dalle vigenti disposizioni, nonche' agli stabilimenti che producono mosto per l'aceto balsamico tradizionale di Modena o di Reggio Emilia;".
Testo vigente dal 9 aprile 1986
