La lettera d) del secondo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e' sostituita dalla seguente: "d) alcole metilico in quantita' superiore a millilitri 0,30 per i vini rossi e millilitri 0,20 per i vini bianchi, per ogni 100 millilitri di alcole complessivo. In annate con andamento stagionale sfavorevole, il Ministro per l'agricoltura e le foreste puo' consentire, con proprio decreto, per determinate zone di produzione e per prodotti provenienti da uve di particolari vitigni, la detenzione presso i vinificatori di mosti e vini rossi aventi un contenuto in alcole metilico superiore a 0,30 millilitri, per ogni 100 millilitri di alcole complessivo, purche' vengano rispettate le cautele stabilite con lo stesso decreto".

Testo vigente dal 24 ottobre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-10-09;739~art5 · fonte su Normattiva