[1]A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di anni tre, la meta' dei posti messi a concorso per la qualifica iniziale della carriera di concetto del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione e' riservata agli impiegati appartenenti alla carriera esecutiva degli Uffici medesimi, in possesso di diploma di Istituti di istruzione secondaria di 2° grado.

[2]La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 4 marzo 1958

[4]GRONCHI

[5]ZOLI - MEDICI - GUI Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Testo vigente dal 14 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-04;134~art2 · fonte del testo