Nella prima applicazione della presente legge, fatta salva la riserva di posti di cui ai concorsi previsti dagli articoli 16 e 20 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, modificati con gli articoli 2 e 3 della legge 5 giugno 1965, n. 698, i posti disponibili nei ruoli del personale di carriera direttiva, speciale di ragioneria, di concetto ed esecutiva, sono conferiti mediante concorsi da indire per la qualifica iniziale di ciascun ruolo e da espletare tra il personale non insegnante di ruolo e quello non di ruolo comunque assunto e retribuito anche a carico dei bilanci universitari, degli istituti delle universita' e degli osservatori astronomici e vesuviano, in servizio nelle universita' e negli istituti di istruzione universitaria, nei relativi istituti e negli osservatori astronomici e vesuviano con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati alle universita', agli istituti e agli osservatori da parte di altri enti, che presti servizio almeno dal 1 luglio 1968 e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti; si prescinde, peraltro, dal limite massimo di eta'. Gli esami di cui al presente articolo consistono per la carriera direttiva e per la carriera speciale di ragioneria in due prove scritte e una prova orale; per la carriera di concetto in una prova scritta ed una orale. Per la carriera esecutiva il concorso sara' per titoli. Le materie delle prove scritte e della prova orale saranno indicate nel bando di concorso.

Testo vigente dal 22 giugno 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-06-03;380~art15 · fonte su Normattiva