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[1]Gli insegnamenti di cui alla lettera a) dell'articolo precedente sono i seguenti: Per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri:
- 1)istituzioni di diritto privato;
- 2)economia politica;
- 3)scienza delle finanze e diritto finanziario;
- 4)diritto costituzionale;
- 5)diritto del lavoro;
- 6)diritto amministrativo (corso annuale);
- 7)diritto internazionale;
- 8)diritto penale (corso biennale);
- 9)procedura penale;
- 10)statistica;
- 11)medicina legale e delle assicurazioni;
- 12)antropologia criminale;
- 13)geografia politica ed economica;
- 14)politica economica e finanziaria;
- 15)sociologia;
- 16)lingua francese corsi quadriennali.
- 17)lingua, inglese.
[2]Per gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza:
- 1)economia politica;
- 2)scienza delle finanze e diritto finanziario;
- 3)istituzione di diritto privato;
- 4)diritto commerciale;
- 5)diritto costituzionale;
- 6)diritto amministrativo (corso annuale);
- 7)diritto penale;
- 8)procedura penale;
- 9)diritto tributario;
- 10)geografia economica 11) ragioneria (corso biennale);
- 12)merceologia;
- 13)statistica;
- 14)lingua francese;
- 15)lingua inglese.
Testo in vigore dal 4 luglio 1962 al 6 gennaio 1972
