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[1]Gli insegnamenti di cui alla lettera a) dell'articolo precedente sono i seguenti: Per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri:

  • 1)istituzioni di diritto privato;
  • 2)economia politica;
  • 3)scienza delle finanze e diritto finanziario;
  • 4)diritto costituzionale;
  • 5)diritto del lavoro;
  • 6)diritto amministrativo (corso annuale);
  • 7)diritto internazionale;
  • 8)diritto penale (corso biennale);
  • 9)procedura penale;
  • 10)statistica;
  • 11)medicina legale e delle assicurazioni;
  • 12)antropologia criminale;
  • 13)geografia politica ed economica;
  • 14)politica economica e finanziaria;
  • 15)sociologia;
  • 16)lingua francese corsi quadriennali.
  • 17)lingua, inglese.

[2]Per gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza:

  • 1)economia politica;
  • 2)scienza delle finanze e diritto finanziario;
  • 3)istituzione di diritto privato;
  • 4)diritto commerciale;
  • 5)diritto costituzionale;
  • 6)diritto amministrativo (corso annuale);
  • 7)diritto penale;
  • 8)procedura penale;
  • 9)diritto tributario;
  • 10)geografia economica 11) ragioneria (corso biennale);
  • 12)merceologia;
  • 13)statistica;
  • 14)lingua francese;
  • 15)lingua inglese.

Testo in vigore dal 4 luglio 1962 al 6 gennaio 1972

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-06-11;605~art2 · fonte del testo