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In deroga a quanto disposto dalla legge 11 marzo 1926, n. 416, il giudizio sulla dipendenza da causa, di servizio delle lesioni traumatiche da qualsiasi causa prodotte, escluse le cause infettive, parassitarie e psichiche, e' pronunciato dal direttore dell'ospedale militare o infermeria presidiaria o infermeria autonoma, sempre che dette lesioni siano immediate o dirette, con chiara fisionomia clinica e con i caratteri dell'infortunio da causa violenta, ed abbiano determinato inizialmente il ricovero in cura in uno dei predetti stabilimenti sanitari.

Testo in vigore dal 28 marzo 1952 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-03-01;157~art1 · fonte del testo