Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 marzo 1952 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
In deroga a quanto disposto dalla legge 11 marzo 1926, n. 416, il giudizio sulla dipendenza da causa, di servizio delle lesioni traumatiche da qualsiasi causa prodotte, escluse le cause infettive, parassitarie e psichiche, e' pronunciato dal direttore dell'ospedale militare o infermeria presidiaria o infermeria autonoma, sempre che dette lesioni siano immediate o dirette, con chiara fisionomia clinica e con i caratteri dell'infortunio da causa violenta, ed abbiano determinato inizialmente il ricovero in cura in uno dei predetti stabilimenti sanitari.
Testo in vigore dal 28 marzo 1952 al 9 ottobre 2010
