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Delle conclusioni diagnostiche e medico-legali e del relativo giudizio deve essere data partecipazione allo interessato. In caso di non accettazione, viene eseguita, a domanda, dell'interessato, la normale procedura prevista dalla legge 11 marzo 1926, n. 416.

Testo in vigore dal 28 marzo 1952 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-03-01;157~art3 · fonte del testo