Lo spedizioniere doganale non puo', senza giustificato motivo, rifiutare il proprio ufficio. Il Consiglio dell'albo compartimentale deleghera', a turno fra gli iscritti, uno o piu' spedizionieri doganali accreditati presso le dogane perche' prestino gratuitamente la loro opera nei casi di operazioni doganali per conto di persone sprovviste di mezzi, di operai rimpatriati, di profughi e simili.

Testo vigente dal 5 gennaio 1961

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-12-22;1612~art3 · fonte del testo