Lo spedizioniere doganale non puo', senza giustificato motivo, rifiutare il proprio ufficio. Il Consiglio dell'albo compartimentale deleghera', a turno fra gli iscritti, uno o piu' spedizionieri doganali accreditati presso le dogane perche' prestino gratuitamente la loro opera nei casi di operazioni doganali per conto di persone sprovviste di mezzi, di operai rimpatriati, di profughi e simili.
Testo vigente dal 5 gennaio 1961
