Nella sede di ogni Compartimento doganale e' istituito un Consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali iscritti all'albo compartimentale. I componenti di tale Consiglio sono in numero di tre se gli iscritti accreditati presso le dogane facenti parte del Compartimento sono meno di cento; di cinque se sono da cento a trecento; di sette se superano i trecento.

Testo vigente dal 5 gennaio 1961

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urn:nir:stato:legge:1960-12-22;1612~art8 · fonte del testo