All'articolo 2 della legge 18 dicembre 1961, n. 1335, e' aggiunto il seguente comma: "Il personale dell'Amministrazione delle tasse e imposte indirette sugli affari, inquadrato a norma del precedente comma, nel ruolo della carriera di concetto dei cassieri degli Uffici del registro, in applicazione dell'articolo 6 della legge 15 maggio 1954, n. 270, conserva, agli effetti della progressione di carriera, per intero, entro il limite massimo di quattro anni, l'anzianita' di servizio posseduta nel ruolo di provenienza. L'inquadramento decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Testo vigente dal 31 ottobre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-10-17;966~artunico · fonte del testo