L'indennita' spettante ai titolari degli Uffici del registro e degli Uffici misti del registro e di conservazione dei registri immobiliari a norma dell'art. 3 della legge 11 agosto 1921, n. 1081, e dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 529, nonche' ai cassieri titolari degli Uffici dei registro con servizio autonomo di cassa ai sensi dell'art. 3 della legge 15 maggio 1951, n. 270, per i rischi derivanti dalla gestione del pubblico denaro o di qualunque altro valore o materia, e' stabilita nella seguente misura lire 60.000 per gli Uffici di 1ª categoria; lire 36.009 per gli Uffici di 2ª categoria; lire 21.000 per gli Uffici di 3ª categoria.
Testo vigente dal 25 agosto 1962
