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All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1968 in lire 15 miliardi, si fara' fronte mediante riduzione del fondo speciale di cui, al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 2 aprile 1968 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;263~art7 · fonte del testo