Art. 6 — Silenzio
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Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, e contro il provvedimento impugnato e' esperibile il ricorso all'autorita' giurisdizionale competente, o quello straordinario al Presidente della Repubblica.
Testo vigente dal 17 gennaio 1972 al 20 febbraio 2026 · versione 0 su Normattiva