Art. 6Silenzio

Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, e contro il provvedimento impugnato e' esperibile il ricorso all'autorita' giurisdizionale competente, o quello di cui al ((capo III)).

Testo vigente dal 21 aprile 2026, tuttora in vigore · versione 4 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-11-24;1199~art6 · fonte su Normattiva