Gli organici del personale dei ricostituiti comuni di Colonno, Ossuccio, Sala Comacina, Carugo, Arosio, Magreglio, Barni, Novedrate, Vercana, Livo, San Nazzaro Val Cavargna, Bulgarograsso, Veniano, Locate Varesino, Dorio e Bene Lario e i nuovi organici dei comuni di Civenna, Carimate, Domaso, San Bartolomeo Valcavargna, Appiano Gentile, Seprio, Dervi e Grandola ed uniti, saranno stabiliti dal prefetto, sentite le Amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa. Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione. Al personale in servizio presso i Comuni dai quali si separano quelli ricostituiti e che sara' inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuite posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli fruiti all'atto dell'inquadramento.

Testo vigente dal 5 aprile 1950

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1950-03-13;113~art7 · fonte del testo