Il Prefetto di Como, sentite le Amministrazioni interessate nonche' la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Testo vigente dal 5 aprile 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-03-13;113~art6 · fonte del testo